Statuto

Parte prima – Generalità

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1 Il presente documento attesta la costituzione dell’Associazione denominata “Associazione Italiana per la Ricerca in ambito Neuro-Oncologico”. 1.2 L’Associazione potrà utilizzare la forma abbreviata “AIRNO”. 1.3 L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.

Art. 2 – Statuto e Sede

2.1 L’AIRNO è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 2.2 L’Associazione ha sede a Brescia. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Art. 3 – Durata e Carattere dell’Associazione

3.1 l’Associazione ha durata illimitata. 3.2 L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di promozione della ricerca scientifica in ambito neuro-oncologico e solidarietà sociale.

Art. 4 – Scopi dell’Associazione

4.1 L’AIRNO potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per: a) Contribuire agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia dei Tumori del Sistema Nervoso; b) Promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca ed assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura dei Tumori cerebrali e spinali; c) Promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l’assistenza domiciliare al paziente; d) Nell’ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori attraverso l’attribuzione di borse di studio, assegni di ricerca, dottorati e premi per la ricerca scientifica; e) Facilitare gli scambi d’informazione scientifica, patrocinare ed organizzare convegni/congressi, promuovere la divulgazione delle tematiche relative ai Tumori del Sistema Nervoso, anche mediante la collaborazione con autorità, enti, istituzioni, società e privati cittadini, in ragione della loro importanza sociale ed al ruolo che la ricerca riveste come fronte d’avanguardia per la lotta contro i tumori maligni; f) Collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e di stimolo; g) Collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre strutture competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria e sociale in favore dei pazienti affetti da Tumori del Sistema Nervoso e delle loro famiglie; h) Sostenere i gruppi di ricerca in ambito Neuro-Oncologico Italiani. 4.2 Ai fini predetti l’AIRNO si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui ed anche tramite terzi. L’AIRNO ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Strumenti

5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro l’AIRNO può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi rilasciare fideiussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare e prendere in locazione in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto. 5.2 L’Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

Art. 6 – Soci

6.1 L’Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari. 6.2 Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato e sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso esplicita domanda e previa presentazione di due persone già socie, vengono ammesse a far parte dell’Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. 6.3 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione e valgono fino al 31 Dicembre dell’anno in corso. 6.4 I soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ad hanno diritto di voto. 6.5 La qualifica di socio è a tempo indeterminato, non può avere il carattere della temporaneità, e può venir meno per i seguenti motivi:
  1. Per recesso a norma dell’art. 24 del codice civile;
  2. Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo ove il socio ometta di versare la quota di partecipazione annuale ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione, o per contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 7 – Patrimonio e Bilanci

7.1 Le entrate dell’ Associazione sono costituite:
  1. Dalle quote versate dai soci;
  2. Dai contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
  3. Donazioni, eredità e legati;
  4. Da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di enti Pubblici e Privati, italiani ed esteri;
  5. Da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività proposte nell’interesse dell’Associazione e da questa autorizzate;
  6. Da ogni altra entrata.
7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell’Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore. 7.3 L’esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà all’atto della costituzione e chiuderà il 31 dicembre dell’anno in corso. 7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente nonché il bilancio dell’anno in corso. E’ possibile approvare il bilancio anche entro il 30 Giugno, in caso di particolari esigenze che vengano individuate dal Consiglio Direttivo e indicate in Nota Integrativa o nella Relazione sulla gestione. 7.5 È fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. 7.6 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell’Associazione a meno che la destinazione non siano imposte o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.

Parte seconda – Ordinamento

Art. 8 – Organi

8.1 Gli organi dell’Associazione sono:
  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente ed il Vice Presidente;
  4. Segretario Generale e Tesoriere;
  5. Il Comitato tecnico scientifico, se nominato;
  6. Il Collegio dei Revisori, se nominato;
  7. Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 9 – Partecipazione all’Assemblea

9.1 I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell’Associazione che sono presiedute dal Presidente. Alle stesse possono partecipare il Consiglio dei Revisori senza diritto di voto. In mancanza del Presidente, l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Art. 10 – Competenze dell’Assemblea

10.1 È di competenza dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
  1. Determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo;
  2. Determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  3. Eleggere l’unico membro o in alternativa, i tre membri effettivi, i due supplenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori (entro 5 anni dalla costituzione dell’Associazione);
  4. Eleggere il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente, con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo, in caso di impedimento o assenza;
  5. Eleggere i 3 membri del Consiglio dei Probiviri ed il suo Presidente (entro 5 anni dalla costituzione dell’Associazione);
  6. Discutere e deliberare l’approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed il programma delle attività presentate dal Consiglio Direttivo;
  7. Deliberare l’acquisto di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati quando soggetti all’autorizzazione governativa ai sensi dell’art. 17 del codice civile.
10.2 In sede straordinaria:
  1. Deliberare sulle modifiche dello statuto.

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea

11.1 L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, o 30 giugno nel caso in cui ricorrano le condizioni, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo. 11.2 L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
  1. Per decisione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei presenti;
  2. Su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente dell’Associazione;
  3. Su richiesta scritta e motivata del Collegio dei Revisori, ove nominato.
11.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo di invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, fax o e-mail, sia ordinaria che p.e.c., indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci e che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione. 11.4 L’avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 12 – Costituzione dell’Assemblea

12.1 L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 12.2 L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, per le modificazioni statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell’art. 21 c.c.. 12.3 È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non sono ammesse più di cinque deleghe per persona. 12.4 I verbali delle riunioni di Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario in carica, o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell’Assemblea. 12.5 Il Presidente dell’Associazione ha inoltre la facoltà, quando vi siano all’ordine del giorno modificazioni statutarie, e tutte le volte in cui lo si riterrà opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea.

Art. 13 – Deliberazioni dell’Assemblea

13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari. 13.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei revisori non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci. 13.3 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 13.4 Nello stesso modo l’Assemblea ordinaria provvede alle nomine degli organi del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei revisori e del consiglio dei probiviri. In caso di parità di voto si considera eletto, rispettivamente:
  • Consigliere, chi sia da maggior tempo;
  • Revisore, un socio con precedenza su un socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo;
  • Probiviro, il socio che lo sia da maggior tempo.
13.5 Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a norma dell’art. 21 c.c.. 13.6 Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. 13.7 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell’apposito libro dei verbali assemblee; tale verbale deve essere sottoscritto, di regola dal Presidente e dal Segretario e, dal notaio se presente.

Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre e non più di quindici membri, scelti tra i soci dell’Amministrazione. 14.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali; i Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili. 14.3 Nell’intervallo di tempo tra le assemblee sociali, ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento duraturo di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, attraverso cooptazione, all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri così nominati rimangono in carica fino all’Assemblea successiva. 14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del Consiglio, l’intero Consiglio cessa dall’ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d’urgenza l’Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria. 14.5 In caso di cessazione di tutti i Consiglieri, se nominati, il Collegio dei Revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell’Assemblea dei soci per le nuove nomine.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione, almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti od il Collegio dei revisori, se nominati. 15.2 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’Associazione o dal Segretario, con lettera raccomandata, da inviare ai membri cinque giorni prima. Le convocazioni possono essere effettuate oltre che per iscritto, anche con lettera consegnata a mano, con fax o e-mail, sia ordinaria che p.e.c., e devono contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. 15.3 In caso d’urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite lettera consegnata a mano, telegramma o fax o e-mail, sia ordinaria che p.e.c., da spedire almeno quarantotto ore prima. 15.4 In mancanza delle formalità di convocazione il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica. 15.5 In caso di impedimento grave di un Consigliere a partecipare al Consiglio Direttivo ai fini della validità dello stesso, è consentita la partecipazione attraverso la teleconferenza e/o audioconferenza.

Art. 16 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

16.1 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. 16.2 Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza. 16.3 Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i revisori, ed il Comitato tecnico scientifico, se regolarmente invitati dal Presidente. 16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

17.1 Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:
  1. Deliberare sulle questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
  3. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  4. Curare e predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e non medico delle sedi ove l’Associazione svolge la propria attività;
  5. Deliberare l’accettazione di domande per l’ammissione di nuovi soci;
  6. Deliberare l’esclusione dei soci;
  7. Eleggere i componenti del Comitato tecnico scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia per gravi motivi sopraggiunti;
  8. Stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l’esecuzione di attività, ed infine, attuare tutte le iniziative del caso con facoltà di delegarne tutta o in parte l’attuazione;
  9. Deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell’Assemblea a norma di statuto;
  10. In caso di necessità o urgenza, quanto previsto dal punto 6 dell’Art. 10.1 nelle competenze dell’Assemblea, salvo ratifica della medesima;
  11. Cambiare la sede dell’Associazione;
  12. Nominare il Segretario ed entro 5 anni dalla costituzione dell’Associazione un Vice Segretario ed il Tesoriere;
  13. Determinare le quote dei soci;
  14. Deferire al collegio dei Probiviri eventuali soci che abbiano avuto comportamenti in evidente contrasto con lo statuto od abbiano portato disordine all’Associazione;
  15. Nominare un Presidente Onorario entro 5 anni dalla costituzione dell’Associazione.

Art. 18 – Competenze del Presidente

18.1 Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti ed in giudizio. A tal riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni. In caso di assenza o impedimento vi provvederà il Vice Presidente. 18.2 il Presidente ha il compito, con l’ausilio del Segretario di convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all’esecuzione delle delibere delle stesse.

Art. 19 – Elezioni del Presidente

19.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e, comunque, fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. 19.2 La carica di Presidente dell’Associazione è rinnovabile. 19.3 in caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Art. 20 – Composizione del Collegio dei Revisori / Revisore Unico

20.1 Il Collegio dei Revisori è composto da uno o in alternativa, tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall’Assemblea dei soci. 20.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; i Revisori durano in carica un triennio, svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.

Art. 22 – Composizione del Collegio dei Probiviri

22.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i soci, nominati dall’Assemblea. 22.2 I Probiviri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili, svolgono le loro funzioni gratuitamente.

Art. 23 – Competenze del Collegio dei Probiviri

23.1 Al Collegio dei Probiviri compete:
  1. Dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra alcuni di essi e l’Associazione.
  2. Valutare il comportamento di soci deferiti dal Consiglio Direttivo.
23.2 La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 24 – Istituzione e composizione del Comitato Tecnico Scientifico

24.1 Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico Scientifico come in appresso stabilito. 24.2 Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà essere composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici persone, soci dell’Associazione, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.

Art. 25 – Competenze del Comitato Tecnico Scientifico

25.1 Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di dare un indirizzo specifico per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca. 25.2 Il Comitato collaborerà con il Consiglio Direttivo ed a tale scopo il suo Presidente, potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo stesso. 25.3 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forme. 25.4 Per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 25.5 Il Consiglio Direttivo provvede anche ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato, previo consenso del Presidente. 25.6 Delle riunioni il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale riflettente soprattutto la parte decisionale.

Art. 26 – Competenze del Segretario e Tesoriere

26.1 Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio rinnovabile. 26.2 Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni ed i licenziamenti, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l’assistenza per la regolare convocazione delle assemblee e del Consiglio Direttivo. 26.3 Il Segretario in quanto componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle sedute con diritto di voto, avendo in particolare, la cura dei libri verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. 26.4 Il Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo (entro 5 anni dalla costituzione dell’Associazione) per un triennio rinnovabile.

Parte terza – Disposizioni finali

Art. 27 – Scioglimento

27.1 In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 27.2 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi in vigore sulle associazioni.